Spesa Detraibile Ammessa

Aggiornamento Pratica110plus  Aprile 2022

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto MITE del 14/02/2022 , "c.d. DM Costi Massimi", è noto che per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore dello stesso, ed esattamente dal 16/04/2022, l’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare:

i)   delle detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020 che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo articolo 121;
ii)  del c.d. Superecobonus di cui all’articolo 119.

Al fine di determinare la spesa detraibile ammissibile, per un intervento di Superbonus è quindi necessario verificare sia quanto indicato nella norma primaria (D.L.34/2020 e smi) che quanto indicato nel decreto Costi Massimi (MITE 14/02/2022), occorre cioè verificare la doppia congruità dei costi.

A tale scopo è stato predisposto un file excel (personalizzabile) con un esempio di calcolo della spesa detraibile ammessa per l'intervento di sostituzione degli infissi, sulla base di quanto indicato nel Decreto MITE e nelle FAQ di Enea e Mite.

DownloadEsempio Congruità Costi

Come indicato nelle FAQ di ENEA e MITE la spesa detraibile ammissibile è pari al Minimo tra Spesa Massima Ammissibile e Spesa di Intervento:

Spesa Detraibile Ammissibile = Min (Spesa Massima Ammissibile; Spesa di Intervento)

Spesa Detraibile Ammessa

Asseverazione Congruità Costi + Spesa Detraibile Ammissibile 

Spesa Massima Intervento

La Spesa Massima dell'Intervento, viene calcolata sulla base di quanto indicato nel Decreto MITE del 14/02/2022 e successivamente precisato nelle FAQ di ENEA e MITE di Aprile 2022. 

FASE 1 Si calcola la Spesa Massima Ammissibile , oggetto di asseverazione ai sensi del Decreto MITE

Calcolo

1.a) si determina il "Costo Massimo Specifico" o "Spesa specifica massima ammissibile" sulla base di quanto indicato nell'Allegato A del Decreto. 

Allegato A Decreto MITE

1.b) Si calcola l'Importo Massimo per la sola Fornitura e Posa del materiale sommando al costo massimo specifico l'importo specifico per le opere di installazione (sicurezza) e per la manodopera

 

Spesa Massima Ammissibile

Come indicato all'art.119 del DL.34/2020 e nelle Guide dell'Agenzia delle Entrate, la Spesa Massima Ammissibile è pari a:

 
Intervento Detrazione Ammessa o Spesa Massima Ammissibile

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e di sponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Euro 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici  plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Euro 40.000,00 x nU per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
Euro 30.000,00 x nU per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,lettera tt) , del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.   Euro 20.000,00 x nU per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
Euro 15.000,00 x nU per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

c) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di  infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle , nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) , del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 
Euro 30.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici  plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno 

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Spesa Massima Ammissibile

 

 

Spesa Detraibile Ammissibile

 

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