Decreto Legge N.176 del 18/11/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
D.L. Aiuti quater : Le modifiche al Superbonus 110% riportate nell'articolo 9
Art. 9 - Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2023»;
2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per gli
interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento
sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita
ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di
riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a
15.000 euro.»;
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai fini
dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di
riferimento e' calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi
posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato
da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e
dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione
civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono
trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo
12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis,
allegata al presente decreto.»;
c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi
ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;
d) dopo la Tabella 1, e' inserita la Tabella 1-bis di cui all'
Allegato 1 al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si
applicano:
a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022,
risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici
condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare
che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data
antecedente al 25 novembre 2022;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022,
risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo
abilitativo.
3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in
favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo
periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di
euro. Il contributo di cui al presente comma e' erogato dall'Agenzia
delle entrate, secondo criteri e modalita' determinati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo
periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti
dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora
utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo,
in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti,
previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte
del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica,
anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo'
essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali
operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle
compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi
di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi
dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196
del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definite le modalita' attuative della disposizione di cui al
presente comma.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6
milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno
2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro
per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8
milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno
2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per
l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro
per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi
dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma
1.
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